La valutazione in merito all’applicabilità o meno al curatore fallimentare del disposto dell’art. 2704 c.c., comporta il preliminare accertamento della sua qualità di parte o di terzo nel rapporto controverso, atteso che l’applicazione della su citata norma è prevista solo nel secondo caso.
Su tale questione la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il curatore fallimentare che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito ovvero la ripetizione di quanto dal medesimo indebitamente pagato in epoca antecedente all’apertura del fallimento, esercita un’azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, collocandosi nella medesima sua posizione sostanziale e processuale.
In tali ipotesi, infatti, quel curatore non agisce in sostituzione dei creditori ai fini della ricostruzione del patrimonio originario del soggetto fallito e, quindi, nella veste processuale di terzo, ma esercita un’azione rinvenuta nel patrimonio di quest’ultimo (trattandosi di azione che questi, quand’era in bonis, avrebbe potuto ugualmente esercitare) ponendosi conseguentemente nella sua stessa posizione sostanziale e processuale, nella posizione cioè che egli avrebbe avuto agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della procedura concorsuale ed indipendentemente dal dissesto verificatosi.
Ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questi opporre legittimamente tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’imprenditore fallito, ivi comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui all’art. 2704 c.c.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, quindi, pur essendo il linea generale il curatore, quale organo del fallimento, terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito, ciò non esclude che quando intraprenda un’azione di credito di spettanza di quest’ultimo, egli venga a trovarsi nella medesima situazione processuale in cui si sarebbe trovato il curatore, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2704 c.c. sulla data certa delle scritture private.
Luisa Pellegrino – Avvocato